D.P.R. 18/1967
Art. 97 — Promozioni
Art. 97. (Promozioni) Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate: a) per il personale delle carriere diplomatica, direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva: se per merito assoluto, su designazione del Consiglio di amministrazione; se, anche parzialmente, a scelta o per merito comparativo, su designazione della competente Commissione di avanzamento di cui all'art. 98 e sentito il parere del Consiglio di amministrazione, oppure su designazione del Consiglio stesso qualora a seguito di motivato parere sfavorevole di questo ultimo il Ministro stimi necessaria una nuova designazione; b) per il personale dei ruoli e delle qualifiche speciali di cui al secondo comma dell'art. 93, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera c) del presente articolo, su designazione del Consiglio di amministrazione; c) per il personale ausiliario ed operaio, su designazione del Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 146 ultimo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 49 della legge 5 marzo 1961, n. 90. I concorsi di promozione sono effettuati da apposita Commissione. Essi hanno luogo per titoli di servizio; per il personale del ruolo degli interpreti hanno luogo per esami. Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, alle modalita' ed allo svolgimento del concorso, alle forme e alle materie di esame, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi ivi compresi quelli relativi a specializzazioni e qualificazioni e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento. Il regolamento puo' disporre opportuni adattamenti, in relazione all'esercizio di specializzazioni o qualificazioni ed a particolari impieghi, dei requisiti, attinenti alla natura del servizio, richiesti per le promozioni. Il regolamento e' emanato sentito anche il Consiglio di amministrazione.
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