D.P.R. 18/1967
Art. 92 — Norme di attuazione
Art. 92. (Norme di attuazione) Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'istituto, nonche' l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni. Il regolamento puo' determinare criteri e modalita' per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere dell'Amministrazione. Il regolamento puo' prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalita' di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresi' ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attivita' dell'istituto. Il regolamento e' emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.
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