D.P.R. 18/1967
Art. 89 — Attivita
Art. 89. (Attivita) Per il conseguimento delle sue finalita' l'istituto diplomatico puo' tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attivita'. Esso puo' avvalersi della collaborazione di universita', di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri. Il Comitato direttivo con sua deliberazione puo' concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonche' contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio. Su proposta del comitato direttivo il Ministro: approva il programma annuale di attivita' dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore; conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto; approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma; concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attivita' connesse alle finalita' dell'istituto; ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attivita' dell'istituto.
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