D.P.R. 18/1967
Art. 85 — Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche
Art. 85. (Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche) L'Amministrazione degli affari esteri e' dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero. L'Amministrazione degli affari esteri e' altresi' fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonche' dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, puo' essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni. L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attivita' ministeriale.
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