D.P.R. 18/1967
Art. 83 — Automezzi
Art. 83. (Automezzi) Ai capi delle rappresentanze diplomatiche e' assegnata una autovettura di rappresentanza. Una autovettura e' altresi' assegnata ai consoli generali di I classe. Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di servizio, e' inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonche' per gli automezzi di servizio di cui al comma precedente quelle di carburanti e lubrificanti. I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo. La guida degli automezzi e' affidata a personale qualificato di ruolo o a contratto.
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