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D.P.R. 18/1967

Art. 81 — Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/81parte di D.P.R. 18/1967
Art. 81. (Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero) Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalita' e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico. Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttivita' del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.

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