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D.P.R. 18/1967

Art. 77 — (Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attivita' del cancelliere contabile e sulle …

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/77parte di D.P.R. 18/1967
Art. 77. (Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attivita' del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari) Il funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso un ufficio all'estero con le funzioni di cui all'art. 75 svolge attivita' di consulenza e di collaborazione in materia amministrativa e contabile nei riguardi dei capi di altri uffici che hanno sede nello stesso Paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto effettua altresi', almeno una volta all'anno, ispezioni presso gli uffici stessi sull'attivita' svolta, a norma dell'art. 76, dai cancellieri contabili riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresi' le agenzie consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende. Il funzionario indicato al comma precedente puo' essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri Paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro funzionario amministrativo investito delle medesime funzioni. Qualora in uno stesso Paese prestino servizio piu' funzionari con le funzioni di cui all'art. 75, il Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresi' le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

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