D.P.R. 18/1967
Art. 72 — Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi
Art. 72. (Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi) Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi. Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria. Ai titolari dei predetti uffici il Ministero puo' concedere contributi per le spese di ufficio e per quella di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'art. 73.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.