D.P.R. 18/1967
Art. 70 — Riscossione di diritti per atti consolari
Art. 70. (Riscossione di diritti per atti consolari) I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare. I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.
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