D.P.R. 18/1967
Art. 63 — Emissione anticipata di ordini di pagamento
Art. 63. (Emissione anticipata di ordini di pagamento) Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero. Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 1 gennaio successivo.
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