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D.P.R. 18/1967

Art. 59 — Istituzione, soppressione e funzionamento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/59parte di D.P.R. 18/1967
Art. 59. (Istituzione, soppressione e funzionamento) Gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, previsti dal testo unico approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, nelle localita' di particolare importanza per la tutela e l'assistenza agli emigranti. Con le stesse forme si procede alla soppressione. Agli Ispettorati di frontiera e' addetto personale dell'Amministrazione degli affari esteri e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, personale del Ministero dell'Interno nonche' di altre Amministrazioni in posizione di comando. Ai fini delle promozioni, il servizio prestato presso gli Ispettorati di frontiera dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' considerato quale servizio al Ministero. Gli Ispettorati di frontiera sono diretti da funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato. Nelle localita' in cui non siano istituiti Ispettorati di frontiera le loro funzioni possono, in tutto o in parte, essere attribuite ad uffici di altre Amministrazioni, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Sono abrogati l'art. 5 ed il primo comma dell'articolo 28 del sopracitato testo unico sull'emigrazione. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, gli Ispettorati di frontiera continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, in quanto applicabili.

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