D.P.R. 18/1967
Art. 50 — Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari
Art. 50. (Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari) Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare. Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
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