D.P.R. 18/1967
Art. 40 — Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali
Art. 40. (Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali) Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalita' di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.
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