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D.P.R. 18/1967

Art. 40 — Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/40parte di D.P.R. 18/1967
Art. 40. (Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali) Le rappresentanze permanenti presso Enti e Organizzazioni internazionali svolgono l'azione richiesta dalla natura e finalita' di esse e sono strutturate in relazione agli specifici compiti che devono assolvere.

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