D.P.R. 18/1967
Art. 4 — Gabinetto e Segreterie particolari
Art. 4. (Gabinetto e Segreterie particolari) Il Gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esso e' preposto un capo di Gabinetto, di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dall'art. 5 del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100. Ad esse sono preposti consiglieri di Ambasciata o consiglieri di Legazione. Il personale addetto al Gabinetto ed alle Segreterie particolari e' scelto fra gli appartenenti alle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri, con eventuale eccezione per il segretario particolare del Ministro, per quelli dei Sottosegretari di Stato e per un'altra unita' per il Gabinetto e per ciascuna Segreteria. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.
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