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D.P.R. 18/1967

Art. 38 — Attivita' della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/38parte di D.P.R. 18/1967
Art. 38. (Attivita' della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari) La Missione diplomatica sovraintende e coordina la attivita' degli uffici consolari istituiti nello Stato di accreditamento. L'azione della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari dipendenti trova un limite nella competenza ad essi specificamente attribuita per legge. In caso di dissenso tra la Missione diplomatica e l'ufficio consolare circa la competenza di quest'ultimo, prevale l'opinione della Missione diplomatica. Il capo della Missione diplomatica e' tenuto in tal caso a comunicare per iscritto al capo dell'ufficio consolare le proprie determinazioni di cui assume la responsabilita' e ad informarne il Ministero.

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