D.P.R. 18/1967
Art. 35 — Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie
Art. 35. (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie) Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni. In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.