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D.P.R. 18/1967

Art. 33 — Posti commerciali

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/33parte di D.P.R. 18/1967
Art. 33. (Posti commerciali) Per i posti, di cui all'articolo precedente, terzo comma, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali, il decreto di istituzione e di soppressione e' emanato di concerto anche con il Ministro per il commercio con l'estero. In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attivita', sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresi' istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari piu' importanti; e' comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in citta' ove si trovi la Missione diplomatica. Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.

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