D.P.R. 18/1967
Art. 274 — Collocamento fuori ruolo
Art. 274. (Collocamento fuori ruolo) Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso altri Ministeri, secondo il disposto dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma precedente non possono superare il numero di otto, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni. E' abrogata la tabella c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, limitatamente alle destinazioni presso la cessata Amministrazione fiduciaria della Somalia e presso le organizzazioni e gli enti a carattere internazionale.
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