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D.P.R. 18/1967

Art. 271 — Qualificazione di posti

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/271parte di D.P.R. 18/1967
Art. 271. (Qualificazione di posti) Il Ministro per gli affari esteri con suo decreto: a) stabilisce ogni cinque anni il numero dei posti tra quelli istituiti in talune rappresentanze diplomatiche situate in Paesi fuori delle aree di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 273 da riservare a funzionari diplomatici, aventi una specializzazione per aree geografiche, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle specializzazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32; b) ripartisce ogni tre anni i posti istituiti in ciascun ufficio all'estero per il personale della carriera di cancelleria e di quella esecutiva in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle specializzazioni e qualificazioni del personale stesso, secondo quanto stabilito nella seconda parte del presente decreto. Per i posti istituiti successivamente all'emanazione del decreto si provvede con le stesse forme nel corso del triennio, nel qual caso il provvedimento ha effetto limitato alla scadenza del triennio stesso.

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