D.P.R. 18/1967
Art. 264 — Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria
Art. 264. (Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria) Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari esteri puo' con le modalita' ed alle condizioni previste dall'art. 169 incaricare persone estranee all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici consolari di I categoria. All'atto di assumere il loro incarico le predette persone prestano giuramento secondo la formula stabilita per il personale civile di ruolo. Le persone gia' incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare nel loro incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalita' dell'art. 169.
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