D.P.R. 18/1967
Art. 249 — (Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della carriera direttiva amministrativa)…
Art. 249. (Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della carriera direttiva amministrativa) Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i funzionari della carriera direttiva amministrativa sono scrutinabili ancorche' non compresi nelle aliquote di cui all'art. 117. Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 226, 228 e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117. Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nel grado inferiore ai fini delle promozioni e' ridotta della meta. Ciascun funzionario non puo' beneficiare delle riduzioni di termini previste dal presente comma per piu' di una promozione. In relazione a quanto previsto dall'art. 98, ove non siano disponibili funzionari della carriera direttiva amministrativa, funzionari diplomatici di grado corrispondente sono nominati a far parte della Commissione di cui alla lettera b) del predetto articolo. Per il periodo di cui al primo comma, l'aliquota di funzionari della carriera direttiva amministrativa che puo' essere destinata all'estero e' fissata in: a) quattro quinti dell'organico del ruolo, per il primo quinquennio; b) tre quarti dell'organico del ruolo, per il secondo quinquennio. I vincitori del primo concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa sono esentati dai corsi previsti dal primo comma dell'art. 116.
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