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D.P.R. 18/1967

Art. 232 — Inquadramento operai

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/232parte di D.P.R. 18/1967
Art. 232. (Inquadramento operai) La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli operai comuni. Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti e' riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio alla data stessa. Nella prima applicazione del presente decreto e' richiesta per il conferimento dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianita' di un anno.

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