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D.P.R. 18/1967

Art. 178 — Contributo spese per abitazione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/178parte di D.P.R. 18/1967
Art. 178. (Contributo spese per abitazione) Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'indennita' personale spetta un contributo da parte dello Stato. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'indennita' personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'indennita' personale, il contributo e' concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e' elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio rispettivamente in residenze disagiate e particolarmente disagiate. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale. Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalita' per la concessione e per la corresponsione del contributo.

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