D.P.R. 18/1967
Art. 176 — Indennita' di richiamo dal servizio all'estero
Art. 176. (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero) Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia. L'indennita' e' commisurata ad una mensilita' dell'indennita' base di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 171, in godimento alla data della cessazione dal servizio all'estero maggiorata: a) in misura del 20% e, per il personale proveniente da sede disagiata e particolarmente disagiata, rispettivamente dell'80% e del 140%; b) degli eventuali aumenti per situazione di famiglia, calcolati, nelle misure di cui all'art. 173, sull'indennita' base medesima. L'indennita' cosi' calcolata e' ridotta rispettivamente del 30% e del 20% per i titolari di Ambasciate e Legazioni o rappresentanze diplomatiche equiparate. Resta assorbita l'indennita' di sistemazione prevista dall'art. 18 della legge 15 aprile 1961, n. 291.
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- L. 183/11 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera c)) la modifica dell'art. 176.
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