D.P.R. 18/1967
Art. 170 — Assegni e indennita
Art. 170. (Assegni e indennita) Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79; per i dipendenti di cui al quarto comma dell'art. 173 si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.
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