D.P.R. 18/1967
Art. 17 — Organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi
Art. 17. (Organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi) Gli uffici, ad eccezione di quelli che svolgono attivita' di studio, costituiscono le unita' operative delle Direzioni generali e dei Servizi. Gli uffici, che possono essere suddivisi in reparti, non possono essere istituiti se non nell'ambito di una Direzione generale o di un Servizio. Per esigenze di coordinamento, gli uffici di ciascuna Direzione generale sono raggruppati, con le modalita' di cui all'art. 25, in base a criteri di uniformita' nella trattazione degli affari a seconda che questi si riferiscano ad aree geografiche, ad Enti od Organizzazioni internazionali, a particolari materie o a specifici settori di attivita'. Il piu' elevato in grado dei capi ufficio e' incaricato di attendere alla coordinata attivita' di ogni raggruppamento. Per svolgere le attivita' di cui all'art. 20 puo' esser. istituito in seno ad ogni Direzione generale un ufficio ricerca, studi e programmazione. In ciascuna Direzione generale un solo funzionario della carriera diplomatica e' incaricato delle funzioni di vice direttore generale. Agli uffici sono preposti funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata; ai reparti possono essere preposti consiglieri di Ambasciata, consiglieri di Legazione o primi segretari di Legazione.
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