D.P.R. 18/1967
Art. 160 — Assunzione presso altro ufficio
Art. 160. (Assunzione presso altro ufficio) Qualora un ufficio all'estero concluda un contratto di assunzione con un impiegato fino a tre mesi prima in servizio presso altro ufficio, l'impiegato stesso conserva a tutti gli effetti anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165, se e per quanto non liquidato, la precedente anzianita' di servizio. Si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni contenute nell'art. 152, comma secondo, e nell'art. 155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'art. 161 e delle lettere a) e c) dell'art. 166.
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