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D.P.R. 18/1967

Art. 157 — Retribuzione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/157parte di D.P.R. 18/1967
Art. 157. (Retribuzione) La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'art. 152, ultimo comma, e non puo' superare il 75% del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, usciere. Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianita' di servizio, per eta' o ad altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale. La retribuzione base e' suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente. Il trattamento complessivo, comprensivo anche degli eventuali compensi per lavoro straordinario e degli aumenti attribuiti ai sensi del secondo comma, qualora previsti dalla legislazione locale, ad eccezione di quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso superare, per gli impiegati di concetto, il 75% e, per gli impiegati esecutivi e ausiliari, l'85% del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di I classe, di archivista capo e di commesso capo. I limiti di cui al primo e quarto comma sono aumentati da 75% a 90% e da 85% a 95% per gli impiegati che prestino servizio nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate di cui all'art. 144. Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui al primo, quarto e quinto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della Commissione di finanziamento. Agli effetti del primo e del quarto comma, nonche' del terzo comma dell'art. 162, per controvalore dell'indennita' di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa. La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale.

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