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D.P.R. 18/1967

Art. 155 — Requisiti e modalita' per l'assunzione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/155parte di D.P.R. 18/1967
Art. 155. (Requisiti e modalita' per l'assunzione) Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di eta', che siano di buona condotta e di sana costituzione fisica. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie in cui debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto fra l'altro della conoscenza delle lingue e di quella dell'ambiente e degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti. I requisiti e l'idoneita' di cui al comma precedente sono accertati, se del caso, mediante prova di esame. Il Ministero, sulla base degli elementi, autorizza gli uffici stessi a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro.

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