D.P.R. 18/1967
Art. 153 — Assunzione di impiegati temporanei
Art. 153. (Assunzione di impiegati temporanei) Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono essere autorizzati a sostituire, con impiegati temporanei per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovano in una delle situazioni che comportano la sospensione dell'intero trattamento economico. Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a quaranta posti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unita' i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i quattrocentottanta mesi. Il rapporto di impiego del personale indicato nei commi precedenti e' regolato dalla legge e dagli usi locali e la retribuzione non puo' superare - la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni. Si prescinde dalle disposizioni contenute nell'art. 152, secondo comma, e nell'art. 155, fermo il requisito dell'idoneita' da valutarsi dal capo dell'ufficio.
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