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D.P.R. 18/1967

Art. 141 — Assistenti alla vigilanza

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/141parte di D.P.R. 18/1967
Art. 141. (Assistenti alla vigilanza) Gli assistenti alla vigilanza svolgono compiti di sorveglianza sul personale delle carriere ausiliarie. La qualifica e' attribuita a scelta a due impiegati fra quelli appartenenti alla carriera ausiliaria e alla carriera ausiliaria tecnica aventi una anzianita' di almeno 20 anni di effettivo servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dei compiti inerenti alla qualifica. Agli assistenti alla vigilanza spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 229. Dopo tredici anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito a scelta, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, ad uno degli assistenti alla vigilanza il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 271.

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