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D.P.R. 18/1967

Art. 138 — Interpreti

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/138parte di D.P.R. 18/1967
Art. 138. (Interpreti) Il personale del ruolo di concetto degli interpreti e' addetto al servizio di interpretariato e di traduzione. Il ruolo comprende le seguenti qualifiche: Interprete capo; Interprete superiore; interprete principale; Interprete aggiunto di I classe; interprete aggiunto di II classe; interprete aggiunto di III classe. Al ruolo degli interpreti si accede mediante concorso per esami, comprensivo di prove atte ad accertare l'ottima conoscenza della lingua per la quale si concorre, nonche' la completa capacita' di stenografare nella lingua stessa e di procedere a traduzioni estemporanee in essa e da essa. Gli aspiranti devono essere in possesso: a) di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) e di diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal diploma di cui alla lettera a). I vincitori del concorso sono nominati per un anno interpreti aggiunti di III classe in prova. Al termine del periodo di prova essi, se giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione, sono nominati interpreti aggiunti di III classe. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro. Il periodo di prova e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. La promozione ad interprete aggiunto di II classe e di I classe e' effettuata per merito assoluto. La promozione ad interprete principale e' effettuata per concorso per esami cui sono ammessi gli interpreti aggiunti di I classe che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di servizio. Le promozioni ad interprete superiore e ad interprete capo sono effettuate per merito comparativo. Gli interpreti frequentano corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, nel primo anno dopo la nomina in ruolo, e di aggiornamento nel successivo corso della carriera. Agli interpreti che diano prova di avere ottima conoscenza di altre lingue estere oltre quelle per cui hanno conseguito la idoneita' nel concorso di ammissione, e' attribuita per ogni lingua conosciuta, in base alle prove stabilite dal regolamento, una indennita' mensile non pensionabile corrispondente a un nono dello stipendio mensile netto di consigliere di I classe.

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