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D.P.R. 18/1967

Art. 134 — Personale di biblioteca

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/134parte di D.P.R. 18/1967
Art. 134. (Personale di biblioteca) Il direttore della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento della biblioteca. I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca nelle sue funzioni. La qualifica direttiva di direttore della biblioteca e' conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi: a) i bibliotecari dell'Amministrazione degli affari esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario; b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe, purche' non abbiano compiuto i 45 anni di eta'. Al direttore della biblioteca spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli e' attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede mediante concorso per esami cui sono ammessi, purche' non abbiano compiuto i 35 anni di eta': a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di I classe; b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo in biblioteconomia, paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali. Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' loro attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Il personale puo' essere inviato a seguire corsi di informazione e di aggiornamento.

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