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D.P.R. 18/1967

Art. 129 — Carriera ausiliaria e carriera ausiliaria tecnica

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/129parte di D.P.R. 18/1967
Art. 129. (Carriera ausiliaria e carriera ausiliaria tecnica) Gli impiegati della carriera ausiliaria esercitano le mansioni di cui all'art. 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli impiegati della carriera ausiliaria in servizio all'estero che, muniti di patente di guida, ne facciano domanda possono essere affidate, in rapporto alle esigenze di servizio, mansioni d'autista previo accertamento mediante prova pratica della loro idoneita'. La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche: commesso capo; commesso; usciere capo; usciere; inserviente. La carriera ausiliaria tecnica comprende le seguenti qualifiche: agente tecnico capo; agente tecnico. Gli impiegati della carriera ausiliaria tecnica sono addetti alla guida ed alla manutenzione degli automezzi. Possono essere loro affidate mansioni della carriera ausiliaria qualora siano in servizio all'estero o qualora abbiano perduto l'idoneita' fisica alla guida degli automezzi. I commessi capi provenienti dagli agenti tecnici capi continuano ad esercitare le precedenti funzioni; essi possono altresi' essere addetti ai servizi delle autorimesse o essere impiegati nelle mansioni della carriera ausiliaria.

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