D.P.R. 18/1967
Art. 124 — Mansioni, specializzazioni e qualificazioni
Art. 124. (Mansioni, specializzazioni e qualificazioni) Il personale della carriera esecutiva disimpegna in particolare mansioni di archivio, di collaborazione contabile e amministrativa, di copia-stenografia e impiego di macchine di ufficio, di cifra, di telecomunicazioni e di corriere. La carriera esecutiva, pur essendo costituita di un unico ruolo, comprende impiegati specializzati in corrispondenza alle mansioni di archivio e collaborazione contabile e amministrativa ed in corrispondenza alle mansioni di copia-stenografia. Il regolamento puo' stabilire altre materie di specializzazione. Le specializzazioni si conseguono nel concorso di ammissione o, con le modalita' stabilite dal regolamento, nel corso della carriera. Nell'ambito delle mansioni della carriera, l'Amministrazione puo' qualificare aliquote di personale, quale ne sia la specializzazione, in relazione alle esigenze di determinati servizi. Il regolamento stabilisce i servizi per cui occorrono le qualificazioni e le modalita' per la attribuzione di esse. La scelta degli impiegati da qualificare e' fatta dall'Amministrazione. Le specializzazioni e le qualificazioni non precludono l'impiego in altre mansioni della carriera.
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