Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 122
D.P.R. 18/1967

Art. 122 — Promozioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/122parte di D.P.R. 18/1967
Art. 122. (Promozioni) Le promozioni a secondo cancelliere e a primo cancelliere, a secondo assistente commerciale e a primo assistente commerciale sono effettuate per merito assoluto. Le promozioni a cancelliere principale e ad assistente commerciale principale sono effettuate mediante concorso. Ai rispettivi concorsi sono ammessi i primi cancellieri ed i primi assistenti commerciali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio, di cui, nel corso della carriera, non meno di cinque all'estero e di questi almeno tre in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. Allo scrutinio per la promozione a cancelliere superiore ad assistente commerciale superiore sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica e che abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 121. Le promozioni predette sono effettuate per i primi otto decimi per merito comparativo e per gli altri due decimi per anzianita'. Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e ad assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri superiori e gli assistenti commerciali superiori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica, che abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di dieci anni di cui almeno sei in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. Le promozioni predette sono effettuate per i primi otto decimi per merito comparativo e per gli altri due decimi per anzianita'. Le promozioni per anzianita', di cui al terzo e al quarto comma, sono effettuate, dopo le promozioni per merito comparativo, per ordine di ruolo tra gli impiegati piu' anziani nella qualifica non compresi fra quelli promossi per merito comparativo e sempreche' riconosciuti idonei. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti di cui al terzo e quarto comma, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei due decimi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 121 Art. 123 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.