D.P.R. 18/1967
Art. 119 — Norme particolari relative agli impiegati di cancelleria
Art. 119. (Norme particolari relative agli impiegati di cancelleria) Gli impiegati di cancelleria destinati presso un ufficio all'estero quali cancellieri contabili esercitano mansioni di collaborazione nelle materie di cui all'art. 75, nonche' le mansioni di cui all'art. 76. Gli impiegati di cancelleria specializzati in materia contabile prestano servizio presso l'Amministrazione centrale negli uffici amministrativi di cui all'art. 61 o anche in altri uffici sempreche' per compiti attinenti alla loro specializzazione. Gli impiegati di cancelleria, di qualifica inferiore a quella di cancelliere superiore, specializzati in materia contabile non possono in alcun caso prestare servizio continuativo all'estero per piu' di dieci anni e debbono restare, dopo tale periodo, almeno due anni presso la Amministrazione centrale prima di poter essere destinati nuovamente all'estero.
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