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D.P.R. 18/1967

Art. 114 — Funzioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/114parte di D.P.R. 18/1967
Art. 114. (Funzioni) I funzionari della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Amministrazione centrale sono di norma preposti o assegnati, in corrispondenza a quanto stabilito nell'art. 17, a gruppi di uffici, uffici o reparti cui siano attribuiti i seguenti compiti: a) applicazione delle norme di contabilita' generale dello Stato e gestione in particolare dei capitoli di bilancio; b) amministrazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione degli affari esteri; c) attivita' giuridico-amministrativa attinente alla applicazione di leggi e regolamenti di carattere tecnico-amministrativo; d) organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. I funzionari predetti in servizio presso gli uffici all'estero esercitano in particolare le funzioni inerenti alla gestione amministrativa e patrimoniale dell'ufficio secondo quanto stabilito dall'art. 75 e le altre previste dall'art. 77. A seconda delle esigenze di servizio essi possono essere incaricati di altri compiti tra cui quelli di sovraintendere ai servizi tecnici e di svolgere, se in servizio presso una Missione diplomatica, le funzioni consolari di cui al primo e al secondo comma dello art. 39. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiedera' il parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione. Il personale della carriera direttiva amministrativa puo' prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50% dell'organico del ruolo.

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