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D.P.R. 18/1967

Art. 108 — Promozione a consigliere di Ambasciata

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/108parte di D.P.R. 18/1967
Art. 108. (Promozione a consigliere di Ambasciata) Le promozioni a consigliere di Ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di Legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano partecipato ai corsi di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari ai due quinti dell'organico del grado. Le promozioni sono effettuate per i primi nove decimi dei posti a scelta e per l'altro decimo per anzianita'. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi. Le promozioni a scelta vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualita' del servizio, degli incarichi svolti, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine alle funzioni del grado superiore quali risultano, in particolare, dalle doti di carattere, intellettuali e di formazione professionale conformemente a quanto stabilito dall'art. 105. Le promozioni per anzianita' sono effettuate, dopo le promozioni a scelta, per ordine di ruolo tra i funzionari piu' anziani nel grado non compresi fra quelli promossi a scelta e sempre che riconosciuti idonei. Il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. I funzionari che per tre volte non siano riconosciuti idonei non possono piu' essere presi in esame per la promozione a consigliere di Ambasciata.

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