D.P.R. 18/1967
Art. 1 — Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri
Art. 1. (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri) L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali all'estero. In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.