D.P.R. 1480/1965
Art. 27 — Applicabilita' agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n
Art. 27. Applicabilita' agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90 Sono applicabili agli operai del Ministero della difesa le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dal presente decreto, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nel decreto stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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