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D.P.R. 1480/1965

Art. 24 — Disposizioni particolari per gli addetti alle stazioni meteorologiche, ai reparti lavori demaniali dell'Aeron…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/24parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 24. Disposizioni particolari per gli addetti alle stazioni meteorologiche, ai reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e ad altri enti del Ministero della difesa. I posti disponibili nelle diverse categorie dei ruoli del personale operaio del Ministero della difesa alla data del 31 dicembre 1965 verranno integralmente coperti, con le limitazioni di cui al successivo comma, mediante pubblici concorsi ai quali potranno essere ammessi gli incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche dell'Aeronautica, gli operai occasionali dei reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e gli operai che, comunque assunti o denominati, risultino adibiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle lavorazioni od ai servizi generali del Ministero della difesa e retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero stesso. La disposizione del precedente comma si applica soltanto nei confronti di coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ad eccezione del limite massimo di eta', che comunque non potra' essere superiore ai 55 anni, ed abbiano lodevolmente prestato la loro opera, per almeno due anni, presso gli enti del Ministero della difesa in attivita' proprie delle qualifiche di mestiere dei posti messi a concorso. Gli operai di cui ai commi precedenti potranno altresi' essere ammessi, purche' si trovino nelle condizioni previste nei due suddetti commi, ai pubblici concorsi che verranno banditi dal Ministero della difesa fino al 31 dicembre 1973.

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