Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1480/1965Art. 21
D.P.R. 1480/1965

Art. 21 — Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria In sede di attuazione del provvedimento di cui allo art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/21parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 21. Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria In sede di attuazione del provvedimento di cui allo art. 19, gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, inquadrati nella 4ª e 5ª categoria della rispettiva pianta organica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nella categoria degli operai comuni dei ruoli delle lavorazioni o dei servizi generali, sulla base della qualifica di mestiere da ciascuno posseduta.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1480/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.