D.P.R. 1480/1965
Art. 1 — Ruoli organici Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero della difesa, sono istituiti i s…
Art. 1. Ruoli organici Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero della difesa, sono istituiti i seguenti ruoli organici: 1) ruolo del personale operaio addetto alle lavorazioni degli arsenali, aeroporti, stabilimenti, officine, opifici e degli altri luoghi militari di lavoro; 2) ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali. I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie, in relazione alla classificazione prevista dal successivo art. 2. Le dotazioni organiche di tali ruoli sono fissate, per ciascuna categoria, dalla tabella A allegata al presente decreto. Sono soppresse le piante organiche degli operai di ruolo del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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