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D.P.R. 1479/1965

Art. 9 — Il personale appartenente ai ruoli organici soppressi per effetto del precedente art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/9parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 9. Il personale appartenente ai ruoli organici soppressi per effetto del precedente art. 8 ed ai corrispondenti ruoli aggiunti e' inquadrato con la propria anzianita', eventualmente anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica come segue: a) nel ruolo dei chimici della Marina, se in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale; b) nel ruolo dei fisici della Marina, se in possesso della laurea in fisica o in matematica e fisica; c) nel ruolo degli ingegneri della Marina, se in possesso della laurea in ingegneria. Il personale avente qualifica di "specialista aggiunto - nel soppresso ruolo del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia e' inquadrato nella qualifica iniziale di uno dei predetti ruoli in base al titolo di studio posseduto. Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri della Marina e' valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti di cui al primo comma, anche il diploma di laurea in architettura. Gli impiegati dei ruoli aggiunti, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il personale dei ruoli aggiunti conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

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