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D.P.R. 1479/1965

Art. 70 — In caso di trasferimento in ruoli organici di personale appartenente ad altri ruoli organici l'ordine di prec…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/70parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 70. In caso di trasferimento in ruoli organici di personale appartenente ad altri ruoli organici l'ordine di precedenza nelle qualifiche e' determinato dall'anzianita' posseduta da ciascuno nella qualifica corrispondente del ruolo di provenienza e, in caso di pari anzianita' di qualifica, dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo. Per l'inquadramento nei ruoli di nuova istituzione del personale dei ruoli aggiunti, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 53, per quanto riguarda l'anzianita' di carriera e di qualifica ed il posto nel ruolo, la precedenza tra gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno pari anzianita' di qualifica e' determinata dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo.

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