D.P.R. 1479/1965
Art. 68 — Per l'amministrazione del personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici della Difesa provvedera', sino a …
Art. 68. Per l'amministrazione del personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici della Difesa provvedera', sino a quando non sara' istituita la Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate, designata dal Ministro per la difesa con proprio decreto. Alla stessa direzione generale e' rimessa la istruttoria delle domande di trasferimento o inquadramento e la predisposizione dei provvedimenti relativi. Per il personale degli stessi ruoli unici sara' competente la Commissione di disciplina istituita presso la forza armata di cui fa parte quest'ultima direzione generale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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