D.P.R. 1479/1965
Art. 66 — Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla costituzione della Direzione generale degli impiegati civi…
Art. 66. Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla costituzione della Direzione generale degli impiegati civili del Ministero della difesa sono istituiti i ruoli unici del personale civile della Difesa di cui alle tabelle numero 63, 64, 65, 66 e 67. Dalla data prevista dal precedente comma sono trasformati in ruoli ad esaurimento i ruoli del personale civile dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle numero 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 40, 42, 43, 46, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 ed in relazione ai posti di organico in essi occupati sono lasciati vacanti altrettanti posti di corrispondente qualifica nei ruoli unici in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62. I ruoli ad esaurimento di cui al precedente secondo comma e quello di cui alla tabella n. 5 sono soppressi dal 1 gennaio 1973. Il relativo personale da tale data e' inquadrato nei ruoli unici di cui al primo comma in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62 ed all'anzianita' di qualifica; in caso di parita' di anzianita' di qualifica la precedenza e' stabilita dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione unico della Difesa o, qualora non ancora costituito, la Commissione di cui al successivo art. 67, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti dallo stesso ruolo. Il personale in soprannumero nei ruoli soppressi e' mantenuto in tale posizione nei ruoli unici; per il riassorbimento dei soprannumeri nei ruoli unici continuano ad essere applicate le disposizioni sul riassorbimento degli stessi soprannumeri nei ruoli soppressi. I vincitori dei concorsi in via di espletamento od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono nominati nei corrispondenti ruoli unici del personale se gia' costituiti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente terzo comma. Le promozioni derivanti dalla prima applicazione del presente decreto per i ruoli da unificare nella medesima carriera delle tre forze armate avranno decorrenza identica coincidente con quella di chiusura dell'ultimo Consiglio di amministrazione per gli scrutini di promozione alla stessa qualifica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 748/06 — Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche autoritativoha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 66, comma 2.
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