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D.P.R. 1479/1965

Art. 63 — Le anzianita' stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/63parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 63. Le anzianita' stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per l'ammissione ai concorsi, agli esami ed agli scrutini per il conseguimento delle promozioni sono ridotte a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio. Il beneficio di cui al primo comma non puo' essere attribuito piu' di una volta.

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