D.P.R. 1479/1965
Art. 63 — Le anzianita' stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957…
Art. 63. Le anzianita' stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per l'ammissione ai concorsi, agli esami ed agli scrutini per il conseguimento delle promozioni sono ridotte a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio. Il beneficio di cui al primo comma non puo' essere attribuito piu' di una volta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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