Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1479/1965Art. 61
D.P.R. 1479/1965

Art. 61 — Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneita' di cui agli articoli 164 e 368 del testo…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/61parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 61. Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneita' di cui agli articoli 164 e 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da un esame speciale costituito da una prova scritta e da una prova orale entrambe a carattere teorico pratico, aventi attinenza ai servizi d'istituto. Per l'ammissione alla prova orale deve essere riportato un punteggio non inferiore a sette decimi. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene la votazione di sei decimi. All'esame speciale di cui al comma precedente sono ammessi gli impiegati in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di idoneita' di cui ai citati articoli 164 e 368 del testo unico, ferme restando, per quanto riguarda il requisito dell'anzianita', le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto. Le Commissioni esaminatrici dell'esame speciale ed cui al primo comma del presente articolo sono composte ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Sempre nella prima applicazione del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo: a) i posti che, ai sensi degli articoli 176 e 370 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrebbero essere conferite mediante esame di idoneita' per la promozione alle qualifiche di primo segretario od equiparate; b) tutti i posti disponibili nella qualifica di primo archivista od equiparate, dopo gli eventuali scrutini per merito assoluto previsti per la promozione alla stessa qualifica dall'art. 371 del testo unico predetto. Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianita' prevista dall'art. 176, quarto comma, e dall'art. 370, del testo unico citato, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto. Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianita' prevista dall'art. 185, n. 1, del testo unico, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico, nella prima applicazione del presente decreto, si prescinde dai termini previsti dagli articoli medesimi ai sensi delle norme di cui alle leggi 28 ottobre 1962, n. 1526 e 12 dicembre 1964, n. 1337. Nella determinazione del rapporto di cui agli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione od equiparate, di primo segretario od equiparate e di primo archivista od equiparate, non e' computato il numero degli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, di concetto ed esecutive inquadrati nei rispettivi ruoli ordinari per effetto del presente decreto.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 60 Art. 62 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.